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01Multe salatissime per chi non si adeguerà alla nuova normativa, in vigore dal 3 novembre 2014. Che però non vale per tutti.

Panico e sgomento per una norma che in realtà è vigente già dal 2010. Il comma 4-bis dell’articolo 94 del Codice della Strada, prevede che chi stia utilizzando l’auto intestata a un altro, da più di 30 giorni, debba inserire il proprio nome e cognome su libretto di circolazione del veicolo. Pena multe salatissime che vanno dai 705 ai 3.526 euro.

Chiunque, nessuno escluso? Il problema è proprio derivato dal fatto che è pratica ed uso comune, soprattutto per i figli giovani, magari neopatentati, prendere l’auto dei genitori; o per la moglie che non è solita guidare o che ha l’autovettura presso il meccanico, prendere quella del marito. Niente paura, qualcuno è escluso dalla regolamentazione, vediamo chi.

La normativa non coinvolge infatti tutti coloro che fanno parte di uno stesso nucleo famigliare, quando per nucleo famigliare si intende le persone che vivono sotto lo stesso tetto del proprietario del veicolo (o meglio, che risiedano): quindi la moglie, il figlio e la madre (se vive sotto lo stesso tetto) non hanno necessità di aggiornare il libretto di circolazione dell’auto del padre, ma un cugino o uno zio, sì.

E la regola vige anche per le coppie conviventi.
La norma oltretutto non è retroattiva, non agisce cioè sui veicoli presenti in circolazione prima del 3 di novembre, ma solo per tutti gli atti relativi al giorno stesso e posteriori. Per i cui proprietari che prima della data del 3 novembre avevano affidato l’auto ad un terzo, e il conduttore del mezzo stesso, avranno la possibilità di aggiornare la carta di circolazione del veicolo in questione, solo in modalità facoltativa, cioè soltanto se lo desiderano. Non verranno dunque multati semmai non lo dovessero fare.

Il comodato d’uso è la situazione più frequente in cui questa norma viene applicata. Nel caso in cui passassero più di 30 giorni e il beneficiario non fosse un componente del proprio nucleo famigliare, sarà necessario dunque richiedere l’aggiornamento del libretto, presentando: dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che attesti il vigente atto di comodato d’uso e a favore di chi, con annessa fotocopia di un documento di identità valido, del proprietario dell’auto.

Per essere al riparo dalla sanzione, sarà inoltre necessario versare un’imposta di bollo di 16,00 euro sul conto corrente postale numero 4028 e altri 9,00 euro sul c.c.p. numero 9001 per i diritti di motorizzazione. La Motorizzazione emetterà così un tagliando che attesterà l’atto vigente di comodato d’uso.

Oltre alla dicitura “Comodato-Intestazione temporanea effettuata ai sensi dell’art. 94, comma 4-bis c.d.s.”, il documento presenterà tutti i dati del comodatario, ovvero di colui che gode della cessione temporanea del veicolo, il conducente insomma; solo così potrà essere tutelato in vista di un eventuale controllo.

Autore | Enrica Bartalotta