Il bollo auto, com'è più o meno noto, si prescrive dopo tre anni. Il triennio decorre a partire dal primo gennaio dell’anno successivo a quello di scadenza del pagamento. Ad esempio, nel caso di un bollo dovuto per l'anno 2012, il termine di prescrizione inizia a decorrere a partire dal primo gennaio 2013. Pertanto il termine dei tre anni di decorrenza si compie solo con il 31 dicembre 2015.
La legge prevede che per calcolare la prescrizione non si conti l'anno in cui è dovuto il versamento della tassa di circolazione, ma i successivi tre, fino appunto al 31 dicembre dell’ultimo di questi. Solo allora il bollo auto va in prescrizione. Ovviamente nell’arco di tale periodo di prescrizione non devono essere intervenuti atti interruttivi della prescrizione. Con "atti interruttivi" si intendono i solleciti di pagamento o la notifica della cartella di pagamento di Equitalia.
Tuttavia, anche davanti all’atto interruttivo, il termine inizia a decorrere a partire dal giorno successivo al ricevimento del suddetto atto. "Nel momento in cui il contribuente riceve la cartella esattoriale di Equitalia deve contare di nuovo altri tre anni affinché la cartella medesima si prescriva: tre anni durante i quali, anche in questo caso, non devono intervenire nuove richieste di pagamento", precisa il portale specializzato laleggepertutti.it.
Il preavviso di fermo auto è considerato un atto interruttivo solo se contiene tutti gli elementi da cui si evince che si riferisce al debito relativo al bollo auto. "La richiesta di pagamento di arretrati inviata con posta semplice non produce effetti. Essa deve essere recapitata con raccomandata a.r. in quanto, diversamente, in caso di contestazione da parte del contribuente, il fisco non avrebbe possibilità di dimostrare l’avvenuto ricevimento", si legge ancora. Se invece il contribuente dovesse impugnare l'ingiunzione di pagamento o la cartella di Equitalia e poi perdere il ricorso, la prescrizione passerebbe da 3 a 10 anni.