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Restano ancora poche ore per richiedere l'esenzione del canone Rai. Scade oggi infatti l'ultimo giorno utile per inviare all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione sostitutiva relativa al canone Rai per uso privato, ed evitare l'addebito sulle fatture elettriche, che partirà a luglio. La dichiarazione può essere presentata sia da chi non possiede un televisore, sia per comunicare su quale utenza elettrica, intestata a un membro della famiglia, deve essere addebitato il canone.

I contribuenti possono presentare il modello mediante un servizio web, disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate, direttamente se si è in possesso delle credenziali di accesso ai servizi telematici o tramite gli intermediari abilitati (Caf e altri professionisti abilitati). L'autocertificazione può essere presentata anche in forma cartacea, inviandola all'Agenzia delle Entrate (sportello abbonamenti tv, casella postale 22 – 10121 Torino) per raccomandata, senza busta, insieme alla copia di un documento di riconoscimento valido. In questo caso, la dichiarazione si considera presentata nella data di spedizione risultante dal timbro postale.

La raccomandata senza busta va creata stampando il modulo di esenzione e piegandolo in tre parti, come se andasse inserito in una busta stretta e lunga. La piega lascerà il testo stampato all'interno (non visibile) e la parte bianca all'esterno, su cui scrivere il mittente e l'indirizzo dell'Agenzia delle Entrate. Il canone di abbonamento alla televisione è dovuto da chiunque abbia un apparecchio televisivo e si paga una sola volta all'anno e una sola volta a famiglia, a condizione che i familiari abbiano la residenza nella stessa abitazione.

Con la Legge di stabilità 2016 (art. 1, c. da 152 a 159, L.208/15) sono state introdotte delle novità riguardanti il canone di abbonamento: è stato ridotto a 100 euro (non più 113,50) il canone di abbonamento alla televisione per uso privato per l'anno 2016; è stata introdotta la presunzione di detenzione dell'apparecchio televisivo nel caso in cui esista un'utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui una persona ha la propria residenza anagrafica; è stato previsto, per i titolari di utenza elettrica per uso domestico residenziale, il pagamento del canone mediante addebito nella fattura dell'utenza di energia elettrica.

Stop quindi, al pagamento del canone tramite bollettino postale. Il pagamento mediante addebito sulle fatture emesse dalle imprese elettriche avverrà in dieci rate mensili, da gennaio a ottobre di ogni anno. Solo per il 2016 il primo addebito del canone sarà effettuato a partire dalla prima fattura successiva al 1° luglio 2016.

Anche i residenti all'estero devono pagare il canone se detengono un'abitazione in Italia dove è presente un apparecchio televisivo. In caso di possesso di apparecchi radio o tv nei locali della propria attività, il canone tv speciale, cioè per gli esercizi pubblici, continuerà invece a essere pagato con le modalità tradizionali.

Per poter pagare il canone tv direttamente con addebito sulla pensione, è necessario farne richiesta al proprio ente pensionistico entro il 15 novembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce l'abbonamento. L'agevolazione riguarda tutti i cittadini, titolari di abbonamento alla televisione, con un reddito di pensione, percepito nell'anno precedente a quello della richiesta, non superiore a 18.000 euro, ricorda sul suo sito l'Agenzia delle Entrate. Che precisa infine come non sia più prevista la disdetta dell'abbonamento richiedendo il suggellamento dell'apparecchio tv.