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Detrazioni fiscali, per il 2017 ci sono importanti novità. Le sottolinea il portale specializzato "studiocataldi.it". Dall'imposta lorda, per arrivare all'imponibile, vanno tolti i carichi di famiglia, le detrazioni sostitutive delle spese di produzione e le detrazioni per gli oneri. "Sono detrazioni per carichi di famiglia quelle operate nei confronti di chi ha un familiare a carico; le detrazioni sostitutive delle spese di produzione sono attribuite a chi ha un reddito da lavoro dipendente (e anche a redditi assimilati), ai redditi di lavoro autonomo o di impresa di ammontare minimo e ai pensionati", si legge sul sito.

Dunque "dallo scomputo delle detrazioni si riesce così a ottenere l'esatto ammontare dell'imposta netta dovuta per un determinato periodo di imposta. Dall'imposta netta si scomputano infine i crediti di imposta, i versamenti d'acconto e le ritenute alla fonte a titolo d'acconto". Le detrazioni vanno regolate attraverso la dichiarazione dei redditi, che si riferisce a un preciso periodo d'imposta. Per i redditi da lavoro dipendente, invece, le detrazioni vengono normalmente operate dal datore di lavoro.

La legge di bilancio 2017 "ha prorogato fino al 31 dicembre 2017 la detrazione del 50% per le ristrutturazioni edilizie. È prevista un'ulteriore detrazione, anch'essa del 50%, per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2017 per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica e che siano finalizzati e funzionali all'arredo dell'unità immobiliare che sia oggetto di ristrutturazione".

Secondo quanto disposto inoltre dall'art. 1, comma 2, lett. a) n. 3, Legge n. 232/2016, "per le spese sostenute dal primo gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo, la detrazione di cui al comma 1 spetta nella misura del 70%".

Ancora, "la medesima detrazione spetta, nella misura del 75%, per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica relativi alle parti comuni di edifici condominiali finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al decreto del ministro dello Sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015".

Infine, per il cosiddetto 'sisma bonus', ricorda il portale, "è prevista un'agevolazione al 50% in cinque anni, dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2021. Finanche per le spese funzionali alla certificazione sismica degli immobili si potrà applicare la detrazione al 65% (dal 1° gennaio 2017). Si tratta di un bonus che ha ad oggetto quelle certificazioni sismiche e statiche su edifici situati nelle zone sismiche 1, 2 e 3, sulle prime e seconde case e immobili che siano destinati ad attività produttive".