Pur non essendo “clienti business” si può ottenere il risarcimento del danno per “interruzione del servizio di connessione a internet” derivante da “colpa” del gestore. A stabilirlo è una sentenza della Cassazione di venerdì scorso (Sent. n.23154 del 31.10.2014).
Necessario, per ottenere il ristoro economico, è dimostrare di aver subìto un danno che può avere doppia natura ma che comunque deve essere provato in giudizio in modo puntuale e specifico:
1) Danno economico: l’azienda che abbia subito un’interruzione nella propria attività, con conseguente perdita di clienti, sarà tenuta a dimostrare quello che giuridicamente viene definito “lucro cessante”, ovvero la diminuzione delle possibilità di guadagno dal giorno dell’impossibilità di connettersi ad internet fino al momento del ripristino. Secondo la Corte per accogliere la domanda di risarcimento del danno è necessaria la prova, anche presunta, dell’esistenza di elementi oggettivi dai quali desumere, in termini di certezza o di probabilità (non di mera potenzialità), l’esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile in danno al cliente del servizio.
2) Danno all’immagine. L’azienda che abbia subìto una sospensione dell’attività potrebbe veder diminuita la propria affidabilità e credibilità sul mercato. Sicuramente una prova di certo più difficile della precedente, ma che in determinati casi potrebbe comportare importi di risarcimento più elevati. Se il danno economico si limita a individuare il mancato guadagno, entro un periodo di tempo limitato, quello all’immagine può coinvolgere anche un futuro indeterminato e tutte le prospettive di crescita dell’attività economica aziendale del cliente-utente del servizio alla rete. (scritto da Silvio D’Auria)