"Assillare costantemente il coniuge con continui comportamenti ossessivi e maniacali ispirati da gelosia morbosa è un maltrattamento": lo ha detto la Cassazione, annullando l'assoluzione dall'accusa di maltrattamenti per un marito siciliano che faceva pressione sulla moglie affinché abbandonasse il lavoro di assistente di volo, secondo lui "non adatto a donne per bene". L'uomo era stato assolto nel maggio del 2014, mentre la Corte d'appello di Palermo aveva convalidato nei suoi confronti la condanna per stalking, a causa di alcuni sms alla consorte: si era optato per l'assoluzione in considerazione di una vita di coppia "caratterizzata da animosità" e dalla mancata "consapevolezza del soggetto di causare alla moglie un turbamento psichico e morale".
Con la nuova sentenza, la Cassazione ha posto l'accento su determinati atteggiamenti dell'uomo, cioè "continui comportamenti ossessivi e maniacali, quali l’insistente contestazione di tradimenti inesistenti, la ricerca incessante di tracce di relazioni extra-coniugali con ispezione costante del telefono della donna, la verifica degli orari di rientro a casa e il controllo degli spostamenti". Sarebbero stati proprio questi a provocare nella moglie "importanti limitazioni e condizionamenti nella vita quotidiana e nelle scelte, nonché un intollerabile stato d'ansia": gli atteggiamenti sono stati giudicati attinenti alla "vessazione psicologica", che è punita dal codice penale con la reclusione da due a sei anni.
La vicenda, tuttavia, non si conclude qui, perché il marito ha ottenuto la riapertura dell'istruttoria dibattimentale, specificando che la denuncia della moglie è giunta successivamente alla presentazione del conto da 300.000 euro nella causa civile che lui aveva intrapreso contro i suoceri "per il mancato pagamento delle retribuzioni quale dipendente della loro società".La Cassazione ha quindi specificato che questo particolare può evidenziare "la sussistenza di motivi di astio dell'accusante e dei suoi familiari chiamati a deporre a riscontro, nei confronti dell'imputato" e non si può quindi considerare un elemento ininfluente per la valutazione di attendibilità della donna.