Sei su Telegram? Ti piacciono le nostre notizie? Segui il canale di SiciliaFan! Iscriviti, cliccando qui!
UNISCITI

Da oggi, lunedì 18 maggio, siamo ufficialmente entrati nella nuova Fase 2 dell’emergenza Coronavirus. Il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, ha firmato una specifica ordinanza, con regole valide per la Sicilia, che integra quanto previsto dal Dpcm firmato dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.

Chiunque arrivi da fuori regione deve ancora, obbligatoriamente, mettersi in quarantena e registrarsi.

Le regole della Nuova Fase 2 in Sicilia

USO OBBLIGATORIO DELLA MASCHERINA

Ferme le specifiche disposizioni sull’uso di dispositivi di protezione individuale e del distanziamento, è obbligatorio nei luoghi Pubblici e aperti al pubblico l’utilizzo di mascherina o altro strumento di copertura di naso e bocca. Il dispositivo protettivo deve, comunque, essere sempre nella disponibilità del cittadino nella eventualità in cui ne sia necessario l’utilizzo. Non sono soggetti all’obbligo di utilizzo di mascherina o altro strumento di copertura di naso e bocca i bambini al di sotto dei sei anni e i soggetti con forme di disabilità che ne rendano incompatibile l’uso. Per coloro che svolgono attività motoria non è obbligatorio l’uso di mascherina o copertura durante l’attività fisica stessa, mantenendo il distanziamento di metri due, salvo l’obbligo di utilizzo alla fine dell’attività medesima.

ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE

Sono consentite tutte le attività economiche e produttive contemplate dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio 2020. Sono adottate come documento di riferimento regionale per la prevenzione del rischio di contagio le «linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative» approvate in data 16 maggio dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome.

Le misure si riferiscono ai settori ristorazione; attività turistiche; strutture ricettive; servizi alla persona (parrucchieri ed estetisti); commercio al dettaglio; commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, ere e mercatini degli hobbisti); uffici aperti al pubblico; piscine; palestre; manutenzione del verde; musei, parchi archeologici, archivi storici e biblioteche. Il mancato rispetto delle Linee guida, determina la sospensione dell’attività. Sono autorizzate le attività di somministrazione di alimenti e bevande (ristoranti, trattorie, pizzerie, pub, self-service, bar, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie e similari).

Le attività di catering – fermo il monitoraggio del contesto epidemiologico attuale – sono autorizzate a partire dall’8 giugno, rimanendo subordinata per ciascun evento la individuazione di locali pubblici o privati adeguati a garantire il rispetto delle Linee guida e le specifiche disposizioni individuate nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Fino al 7 giugno si possono, comunque, svolgere tutte le attività propedeutiche all’apertura, compreso l’incontro con la clientela, purché nel rispetto dei principi di distanziamento interpersonale e di prevenzione del contagio.

MUSEI, ARCHIVI STORICI E BIBLIOTECHE

I musei, gli archivi storici e le biblioteche sono aperti al pubblico a partire dal 25 maggio. I parchi archeologici e i luoghi di cultura all’aperto sono aperti dalla data di entrata in vigore dell’ordinanza. Dalla data di entrata in vigore è, inoltre, consentito l’accesso al personale incaricato di realizzare le attività di manutenzione, ristrutturazione, montaggio, pulizia e sanificazione, nonché agli operatori economici ai quali sono commissionate tali attività, da svolgersi nel rispetto delle Linee guida.

CHI RIENTRA NEL TERRITORIO DELLA REGIONE

Chiunque faccia ingresso in Sicilia, alla luce dei dati sul monitoraggio epidemiologico di alcune Regioni, ha l’obbligo di: registrarsi sul sito internet www.siciliacoronavirus.it, compilando integralmente il modulo informatico previsto; rendere immediata dichiarazione attestante la presenza nell’Isola (comunicandone compiutamente l’indirizzo) al proprio Medico di Medicina Generale o al Pediatra di Libera Scelta, al Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria provinciale competente per territorio nonchè al proprio Comune di residenza o domicilio; permanere in isolamento obbligatorio presso la propria residenza o domicilio, adottando una condotta improntata al distanziamento dai propri congiunti E coabitanti, curando di aerare più volte al giorno i locali dell’abitazione. I soggetti in isolamento non possono ricevere visite. E’ ammesso soltanto l’accesso di badanti e personale sanitario, a condizione che vengano adottate tutte le precauzioni e le cautele utili ad evitare il contagio. I soggetti in isolamento sono sottoposti a tampone rinofaringeo alla conclusione del termine di quarantena.

Gli spostamenti dei passeggeri via mare da Messina per Villa San Giovanni e Reggio Calabria e viceversa sono disciplinati dai provvedimenti adottati dal Mit di concerto con il Ministro della Salute. In vista dell’avvio della stagione turistica, i sindaci dei Comuni di Favignana, Lampedusa, Leni, Lipari, Malfa, Pantelleria, Santa Marina Salina e Ustica sono autorizzati, anche mediante intese da raggiungere con i Comuni sui cui territori insistono i porti di partenza

MANIFESTAZIONI, EVENTI E SPETTACOLI

Sono vietati gli assembramenti di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli, con la presenza di pubblico – ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico e fieristico -, nonché ogni attività convegnistica o congressuale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, sono autorizzate a partire dall’8 giugno 2020, fermo il monitoraggio delle attuali condizioni epidemiologiche dell’Isola. Sono, invece, autorizzate dalla data di entrata in vigore della presente Ordinanza le manifestazioni che possano svolgersi con il pubblico distanziato e “in forma statica”, così come espressamente disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020.

In ogni caso, l’autorità di Pubblica sicurezza, ove necessaria la relativa autorizzazione, deve indicare il numero dei partecipanti autorizzati a intervenire alla pubblica manifestazione, in rapporto proporzionale con gli spazi dedicati, tenuto conto della distanza interpersonale non inferiore ad un metro tra ogni soggetto e dell’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.

Nella stessa data dell’8 giugno 2020 è, altresì, autorizzata l’apertura delle c.d. 6 discoteche, dei teatri e dei cinema all’aperto, per le quali attività dovranno essere emanate apposite linee guida regionali e, in ogni caso, esse dovranno svolgersi nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020.

ATTIVITÀ SPORTIVE E PISCINE

Sono consentite tutte le attività sportive individuali, ovvero con un accompagnatore per i minori e le persone non autosufficienti, purché nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e delle norme relative al contenimento del contagio. I circoli, le società, le associazioni sportive e le palestre sono autorizzati all’espletamento delle proprie attività, anche in luoghi al chiuso, nel rispetto del distanziamento interpersonale, senza alcun assembramento ed a condizione che siano rispettate le Linee guida per le palestre. Nelle medesime strutture è autorizzata l’apertura di bar e ristoranti, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 3 della presente Ordinanza. 8 Le piscine sono aperte a partire dal 25 maggio 2020, nel rispetto delle specifiche Linee guida allegate. Per quanto attiene alle specifiche disposizioni sulla attività sportiva – anche di squadra – ed alle manifestazioni, agli eventi ed alle competizioni sportive si rinvia integralmente alle dettagliate disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 ed al rispetto delle linee guida e dei protocolli ivi indicati.

CHIUSURA TEMPORANEA DI AREE PUBBLICHE O APERTE AL PUBBLICO

I sindaci hanno la facoltà di disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico ove ritengano che non sia possibile garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e delle disposizioni di prevenzione indicate.

POSITIVI IN STATO DI ISOLAMENTO DOMICILIARE

I soggetti dei quali sia stata accertata la positività al contagio da Covid-19 hanno l’obbligo di comunicare le proprie condizioni di salute al Medico di Medicina Generale o al Pediatra di Libera Scelta e al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda sanitaria provinciale territorialmente competente, secondo le cadenze temporali fissate dai vigenti protocolli di sorveglianza sanitaria; permanere in isolamento rispetto agli altri componenti del proprio nucleo familiare, adottando una condotta improntata al distanziamento dai propri congiunti e coabitanti, curando di aerare più volte al giorno i locali dell’abitazione; comunicare i nominativi dei propri conviventi, che le Asp provvedono a trasmettere in un apposito «elenco unico giornaliero» alle prefetture.

STABILIMENTI BALNEARI E SPIAGGE

Sono autorizzate tutte le attività propedeutiche all’apertura degli stabilimenti balneari, ivi compresa l’attività di incontro con la clientela e, in generale, la utilizzazione degli spazi finalizzata alla promozione e vendita dei propri servizi. Si applicano le Linee guida per tutte le attività propedeutiche richiamate nonché, per le attività sportive esterne da svolgere nell’ambito degli stabilimenti balneari (quali, solo a titolo esemplificativo: tamburello, bocce e ogni altra attività motoria di spiaggia), tutte le disposizioni indicate nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 per le attività sportive, oltre alle direttive e circolari regionali e nazionali in materia di sport. È consentita, inoltre, la possibilità di locare per periodi stagionali le cabine a più persone anche non appartenenti allo stesso nucleo familiare, purché sia garantito il rispetto delle norme di igiene necessarie alla sanificazione dei locali chiusi e con l’ingresso di non più di una persona alla volta, ad eccezione di minori e persone non autosufficienti. Ulteriori disposizioni in materia possono essere affidate ad uno specifico “protocollo” con i rappresentanti della categoria, con i quali verrà altresì concordato il giorno di avvio della stagione balneare.

STRUTTURE RICETTIVE

Sono consentite le attività turistiche, le attività alberghiere ed extralberghiere, compresi gli alloggi in agriturismo, bed&breakfast, villaggi turistici, campeggi, case vacanza e similari, nel rispetto delle Linee guida. Sono autorizzate, altresì, le attività di bar e ristorazione interne alle strutture ricettive, nonché i servizi di cura alla persona.

SERVIZI ALLA PERSONA

Sono autorizzati, anche al domicilio, i servizi di cura alla persona quali acconciatori, barbieri ed estetisti. Per le attività e i corretti dispositivi di protezione individuale si fa riferimento alle Linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. Sono sospese le attività dei centri benessere – compreso l’uso di saune e bagni turchi in altri luoghi pubblici o aperti al pubblico – e dei centri termali, ad eccezione per la erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza.

ATTIVITÀ COMMERCIALE E ARTIGIANALI

Sono autorizzate tutte le attività di commercio al dettaglio (comprese quelle espletate 5 nei centri commerciali e outlet), di vendita di beni e servizi (quali ad esempio le autoscuole, le agenzie di viaggio e similari), nonchè tutte le attività artigianali. In modo specifico, per quanto attiene alla attività di autoscuola e similari, sono autorizzate le esercitazioni pratiche dove i mezzi utilizzati consentano il rispetto delle misure di prevenzione del contagio.

CHIUSURE DOMENICALI E FESTIVI

È disposta la chiusura al pubblico nei giorni domenicali e festivi di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, fatta eccezione per le farmacie, le edicole, i bar, la ristorazione ed i fiorai. È autorizzato nelle superiori giornate anche il servizio di consegna a domicilio di generi alimentari e di prima necessità sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, nonché dei combustibili per uso domestico e per riscaldamento. Rimangono chiusi nei giorni domenicali e festivi i centri commerciali e i c.d. outlet, fatta eccezione per l’esercizio delle attività commerciali di cui al superiore comma ed unicamente per lo svolgimento del servizio a domicilio.

PROLUNGAMENTO APERTURE E RINUNCIA AL GIORNO DI CHIUSURA

Tenuto conto del ridotto numero di soggetti autorizzati ad entrare nei locali pubblici (ad esempio, nei servizi per la cura della persona) nel rispetto delle Linee guida – i titolari di esercizi sono autorizzati a prolungare l’orario di apertura della propria attività (comunque non oltre le ore 23.30), o di rinunciare al giorno di chiusura settimanale, ad eccezione della domenica.

STAGE PROFESSIONALI E TIROCINI FORMATIVI

Sono autorizzati gli stage professionali ed i tirocini formativi che si svolgono presso le attività produttive (commerciali, artigiani e industriali), finalizzati alla formazione al lavoro, nel rispetto delle vigenti Linee guida e con gli adeguati mezzi di protezione individuale.

MOBILITÀ INFRAREGIONALE

Gli spostamenti all’interno del territorio regionale non sono soggetti ad alcuna limitazione, rimanendo l’obbligo di osservanza delle misure di contenimento del contagio. Resta esclusa la mobilità extraregionale.

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU GOMMA E MARITTIMO

Gli esercenti di servizio di trasporto pubblico locale di linea extraurbano su gomma assicurano i servizi garantendo gradualmente fino al 50% e non meno del 30% degli assetti previsti dagli attuali contratti stipulati con la Regione Siciliana. Gli esercenti di servizio di trasporto pubblico locale di linea urbano su gomma assicurano i servizi garantendo nella fascia oraria 6-21 almeno il 50% degli assetti previsti dagli attuali contratti stipulati con le amministrazioni comunali. Il Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della mobilità e dei trasporti può rimodulare i suddetti assetti in relazione a nuove sopravvenute esigenze di mobilità. Fermo restando le disposizioni nazionali vigenti per i servizi di trasporto pubblico urbano, è consentito l’accesso ai passeggeri nella misura massima del 40% dei posti omologati e comunque garantendo il rispetto della distanza minima di un metro tra gli stessi. Lo spazio riservato al conducente del mezzo deve essere opportunamente delimitato.

CLICCA QUI PER SCARICARE L’ORDINANZA COMPLETA.

Articoli correlati