Nuove regole gli autovelox, sulla base di quanto previsto dalla direttiva Minniti, che ha riclassificato i sistemi di rilevamento della velocità in tre grandi categorie: fissi (es. il Tutor e il Vergilius), temporanei (l’autovelox) e mobili (apparecchiatura utilizzata da un veicolo in movimento).
L'attività di controllo – si legge nella direttiva – "deve essere attuata su tratti di strada non troppo brevi, tali da far prospettare un controllo pressoché simile a quello della velocità istantanea o puntuale. A tal fine si ritiene opportuno che la distanza minima tra le sezioni di ingresso e di uscita del tratto stradale lungo il quale si esegue il controllo non risulti inferiore a cinquecento metri, se la velocità ammessa lungo lo stesso tratto non sia superiore ai 60 km/h, e a mille metri se la velocità ammessa è superiore o uguale a 100 km/h, con distanze minime intermedie in funzione della velocità nell’intervallo tra 60 e 110 km/h".
Le postazioni devono essere preventivamente segnalate e ben visibili. La legge – si legge ancora nella direttiva – "non fissa una distanza minima tra il segnale stradale o il dispositivo luminoso di preavviso e la postazione di controllo a cui si riferisce ma, più genericamente, stabilisce che tale distanza deve essere 'adeguata', in relazione alla velocità locale predominante. Salvo casi particolari, in cui l’andamento plano-altimetrico della strada o altre circostanze contingenti rendono consigliabile collocarlo ad una distanza diversa, si può ritenere che tra il segnale o il dispositivo luminoso e la postazione di controllo possa essere 'adeguata' la distanza minima indicata, per ciascun tipo di strada, dall'art. 79, comma 3, Reg. per la collocazione dei segnali di prescrizione".
Sempre nella direttiva è ancora indicato che "alla velocità accertata dall’apparecchio di misura deve essere applicata una riduzione a favore del trasgressore pari al 5% del valore rilevato, con un minimo di 5 km/h. Eventuali decimali risultanti da questa operazione non possono essere oggetto di ulteriore arrotondamento, né è possibile tener conto di eventuali ulteriori percentuali di riduzione collegate all’incertezza della misura dello strumento che sono già comprese nella percentuale citata".