Non è legittimo un provvedimento di revisione della patente basato esclusivamente sul fatto che un automobilista non abbia guidato per molto tempo. È quanto stabilito dal Tar di Bolzano con la sentenza numero 194 del 9 giugno 2018. Dunque? L'esistenza di dubbi sull'idoneità alla guida di un soggetto non può essere 'desunta in via meccanica dal fatto che il ricorrente non abbia chiesto il rinnovo della sua patente per un periodo più o meno lungo, senza che venga compiuta una valutazione specifica di altri elementi giustificativi della disposta revisione'.
Si tratta di una interpretazione dell'articolo 128 del Codice della Strada, quello sulla revisione della patente. Quella ''segue quanto indicato da circolari della Motorizzazione che specificano che la revisione non va necessariamente disposta dopo un mancato utilizzo triennale della licenza ma va effettuata una valutazione personalizzata, caso per caso, sui motivi del mancato rinnovo''. È vero che la pubblica amministrazione gode di un'ampia discrezionalità nell'applicare tale tipo di provvedimento ma, come sottolineato nella sentenza, la ''discrezionalità esige che la ponderazione degli interessi coinvolti trovi adeguata ricaduta sul piano motivazionale, mediante specificazione degli elementi di valutazione''.
Nel caso in oggetto, un autista professionale, sottoposto per un'infrazione al Codice della Strada alla sospensione della patente per due anni, non era più andato a ritirare la licenza di guida e solo dopo cinque anni ne aveva richiesto un duplicato, con la contestuale riclassificazione da categoria C per conduzione di camion a B, per le auto. In tale occasione, si era visto comminare dall'Ufficio patenti della Provincia di Bolzano il provvedimento di revisione, poi impugnato con successo.