Non tutti sanno che si può smettere di pagare l'affitto se la situazione al suo interno è invivibile. È quanto stabilisce la legge, ma va sottolineato che la casa deve essere "completamente inutilizzabile", un'espressione che giocoforza lascia parecchio spazio alle interpretazioni. Dunque sospensione dell'affitto e riduzione del canone sono possibilità che fanno entrambe capolino. La Cassazione è stata più volte interpellata per richieste di sospensione di affitti o di riduzione del canone. La giurisprudenza, scrive "Fanpage", stabilisce che
"in tema di locazione al conduttore non è consentito di astenersi dal versare il canone, ovvero di ridurlo unilateralmente, nel caso in cui si verifichi una riduzione o una diminuzione nel godimento del bene, e ciò anche quando si assume che tale evento sia ricollegabile al fatto del locatore. La sospensione totale o parziale dell’adempimento dell’obbligazione del conduttore è, difatti, legittima soltanto qualora venga completamente a mancare la controprestazione da parte del locatore [ossia l’utilizzabilità integrale dell’appartamento".
Pertanto se l’appartamento presenta dei problemi "gravi", per riduzione della qualità, ma non così "importanti" da pregiudicare la vivibilità l’affitto va comunque pagato. E così l’affittuario è considerato moroso sia in caso di mancato pagamento sia in caso di versamento dell’affitto con 20 giorni di ritardo, sia se riduce l’importo. Per smettere di pagare i problemi devono essere tali che l'inquilino sia costretto ad andare vivere altrove, ossia la casa deve essere completamente inservibile. L’affittuario non può non pagare nel caso ci sia solo una riduzione della qualità del bene anche se per una causa ricollegabile al comportamento del locatore.
In caso di disservizi minori, l'inquilino dovrà rivolgersi a un giudice e non determinare autonomamente la sospensione o la riduzione del canone. Solo il giudice può infatti stabilire, con una regolare causa, l’entità del fastidio e prendere provvedimenti. L’inquilino, qualora i problemi dovessero persistere, può anche chiedere la disdetta dell’affitto per giusta causa rispettando il termine di preavviso di sei mesi, a meno che non trovi subito un sostituto.