A dicembre l'assegno per i titolari di pensioni minime e in presenza dei minimi requisiti reddituali pesa 154,94 euro in più: si scrive "gratifica natalizia" si legge tredicesima. L'importo aggiuntivo spetta soltanto a coloro che rispettano alcuni requisiti. I limiti di reddito annui per il calcolo dell'importo aggiuntivo sono, relativamente all'anno 2016: 9.785,85 euro come limite personale (pensionato solo) e 19.573,71 euro come limite familiare (pensionato coniugato).
Al pensionato non spetta nulla se l'importo complessivo delle pensioni per l'anno 2016 (comprensivo delle maggiorazioni sociali e dell'incremento) risulti maggiore di euro 6.524,57 (T.M. anno + importo aggiuntivo). Se, invece, l'importo complessivo di cui sopra è minore o uguale a euro 6.542,57, il pensionato potrà ottenere l'intero importo aggiuntivo se risultano soddisfatte le condizioni reddituali sue e del coniuge.
Nel caso in cui l'importo complessivo dei trattamenti di pensione del titolare è compreso fra il trattamento minimo (6.524,57) e il trattamento minimo maggiorato dell'importo aggiuntivo (6.679,51), viene corrisposta la differenza, a condizione che risultino soddisfatti i limiti di reddito personali e/o coniugali, anch'essi maggiorati dell'importo aggiuntivo.
L'INPS ha chiarito con una circolare le modalità di pagamento dell'importo aggiuntivo per l'anno 2017: la legge chiarisce che l'importo aggiuntivo verrà corrisposto dall'INPS in sede di erogazione della tredicesima mensilità oppure, in mancanza di tredicesima, sull'ultima rata di pensione annua.
Per le pensioni delle gestioni private, dello spettacolo e sportivi professionisti (ex Enpals), il pagamento verrà effettuato in via provvisoria a livello centrale, in attesa della verifica reddituale a consuntivo; invece, quanto alle pensioni della gestione pubblica, il pagamento sarà effettuato a cura delle sedi, che devono verificare la sussistenza di tutti i requisiti richiesti.
L'attribuzione dell'importo aggiuntivo è prevista per le tutte le pensioni, a eccezione di
– le pensioni supplementari (GP1AF02 = 5), (PNCT10 codice pensione = S – spettacolo e sport);
– le pensioni detassate per la convenzione sulla doppia imposizione (GP3CDTI(1) = 2), (PNATC0 codice esonero = 1 – spettacolo e sport);
– le pensioni con sostituzione Stato o rivalsa Enti locali (GP2BD06N = 108 o 109);
– le pensioni con pagamento localizzato presso uffici pagatori di Sede;
– le pensioni con importo mensile di dicembre 2017 pari a zero;
– le pensioni eliminate
ma anche 044 (INVCIV), 077 (PS), 078 (AS), 030 (VOBIS), 031 (IOBIS), 035 (VMP), 036 (IMP), 027 (VOCRED), 028 (VOCOOP), 029 (VOESO), 043 (INDCOM), 094 (limitatamente agli assicurati ed ex dipendenti SPORTASS), 198(VESO33), 199(VESO92).